Chi acquista un’abitazione usufruendo del bonus prima casa non può venderla prima di cinque anni, a meno che, nell’anno successivo, non ne acquisti un’altra che risponda agli stessi requisiti previsti per l’agevolazione fiscale in commento.
Vendita prima casa: come non perdere le agevolazioni
La decadenza dal bonus prima casa per il caso di vendita prima di cinque anni dall’acquisto è soggetta a una eccezione. Il contribuente non perde l’agevolazione e non è quindi soggetto neanche al pagamento delle sanzioni se, entro un anno dalla vendita, acquista o riceve in donazione un’altra casa da adibire ad abitazione principale. Tuttavia il nuovo immobile deve soddisfare i requisiti per l’agevolazione “prima casa”.
Per evitare la decadenza è sufficiente che l’abitazione acquistata sia adibita ad abitazione principale dell’acquirente che potrebbe nel frattempo anche aver acquistato altro immobile nello stesso Comune in cui riacquista.
Non è sufficiente la stipula, entro un anno, del solo preliminare di compravendita poiché questo non comporta il trasferimento della proprietà.
Che succede invece se il contribuente non può riacquistare una nuova proprietà (si pensi a una persona costretta a vendere la casa perché, per sopravvenute impossibilità economiche, non può pagare il mutuo)? In questo caso, è necessario presentare, prima che sia decorso l’anno dalla vendita, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l’atto di acquisto manifestando che non si intende procedere al nuovo acquisto. Con l’istanza si chiede la riliquidazione dell’imposta. L’Ufficio notifica apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi a decorrere dalla stipula dell’acquisto senza irrogare le sanzioni. In buona sostanza, si dovrà comunque corrispondere la differenza tra l’imposta dovuta e quella all’epoca versata ma si evita la sanzione del 30%.
Invece se il contribuente, lascia trascorrere il termine di 12 mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa” goduti. In questo caso, egli dovrà versare non solo la differenza delle imposte ma anche la sanzione del 30%. Tuttavia, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento, il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni. (Angelo Greco)