Il 2023 offre ancora la possibilità ai contribuenti di scegliere tra la cedolare secca e l’IRPEF per la tassazione dei redditi derivanti dalla locazione. La cedolare secca è un’imposta sostitutiva con aliquote fisse del 10% o 21%, e spesso risulta più vantaggiosa per i proprietari di immobili, grazie alle esenzioni dal pagamento delle imposte di registro, bollo e addizionali IRPEF. Tuttavia, la scelta tra i due regimi dipende dalla situazione fiscale del contribuente e dall’immobile in questione.
Per effettuare una scelta informata, è importante valutare attentamente i requisiti, le aliquote e le scadenze relative alla cedolare secca, oltre a confrontarle con le proprie esigenze personali e con la tassazione IRPEF. In caso di dubbi, rivolgersi a un esperto in materia fiscale può essere la scelta migliore per prendere una decisione consapevole e conveniente.
La Cedolare Secca nel 2023: funzionamento e vantaggi
Chi sceglie la cedolare secca può usufruire di esenzioni dal pagamento delle imposte di registro e bollo, nonché dalle addizionali regionali e comunali IRPEF.
Aliquote applicabili con la Cedolare Secca
La cedolare secca prevede due aliquote principali:
- 21% per contratti d’affitto a canone libero di immobili locati a fini abitativi;
- 10% per contratti d’affitto a canone concordato.
Requisiti per l’accesso con l’aliquota del 21%
La platea di contribuenti che può accedere all’aliquota del 21% è più ampia rispetto a quella del 10%, in quanto le condizioni sono meno stringenti. Possono scegliere l’aliquota del 21% le persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di godimento di un immobile, purché tale condizione si manifesti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Per applicare la cedolare secca, gli immobili in affitto devono rientrare nelle categorie catastali A1 e A11 e devono essere ad uso abitativo. L’agevolazione si estende anche alle pertinenze di tali immobili.
L’aliquota del 10% e i requisiti per accedervi
I requisiti per beneficiare dell’aliquota del 10% sono più rigorosi rispetto a quelli per il 21%. L’aliquota del 10% si applica esclusivamente ai contratti a canone concordato, a condizione che siano soddisfatti uno dei seguenti requisiti:
- Gli immobili devono essere situati in Comuni con carenza di soluzioni abitative o ad alta densità di popolazione;
- I contratti d’affitto devono coinvolgere studenti universitari;
- Devono riguardare Comuni colpiti da calamità naturali;
- Si applicano agli affitti transitori, disciplinati dalla Legge n. 431/1998.