8 anni per i controlli del superbonus 110%
L’ Agenzia delle Entrate ha otto anni di tempo per verificare i documenti esibiti per usufruire dei bonus fiscali. Eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea possono far saltare il diritto al beneficio, con la conseguente restituzione dell’ importo ricevuto, maggiorato di sanzioni e interessi fino al 200%. della detrazione usufruita. Le verifiche si concentreranno soprattutto per la cessione del credito e lo sconto in fattura con la possibilità di coinvolgere, in presenza di concorso nella violazione, anche il fornitore che ha applicato lo sconto o i cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta.
L’agenzia procede alla verifica documentale nei termini di cui all’articolo 43 del DPR 600/73 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del DLgs n. 471/97) .
Di solito l’Agenzia delle entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale. Nel caso di cessione del credito l’atto di recupero dello stesso potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare.
Per quanto riguarda invece la documentazione relativa al super bonus 110% eventualmente da esibire su richiesta, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 24. del 2020 ha chiarito che occorre conservare quanto segue:
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, le persone fisiche devono conservare anche la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
- se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.
- nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va anche acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
- una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.