Con l’ordinanza n. 32117/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione in merito alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia in ambito successorio. Secondo la pronuncia, l’erede può continuare a beneficiare della detrazione spettante al defunto solo se mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Qualora il bene venga concesso in locazione, anche solo parzialmente, il beneficio fiscale decade automaticamente.
Il quadro normativo
La normativa sulle detrazioni per ristrutturazione edilizia consente al contribuente di recuperare parte delle spese sostenute tramite una detrazione IRPEF distribuita su più anni. Nel caso di decesso del beneficiario originario, l’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la possibilità di trasferire tale agevolazione agli eredi a condizione che essi conservino la detenzione materiale e diretta del bene.
Tale requisito non si riferisce alla sola proprietà dell’immobile, ma al suo utilizzo personale e continuativo. Il legislatore ha infatti inteso limitare il beneficio a chi effettivamente utilizza l’immobile, escludendo situazioni di sfruttamento economico come l’affitto a terzi.
Implicazioni pratiche
La sentenza della Cassazione chiarisce che la fruizione della detrazione da parte degli eredi è subordinata a un uso diretto dell’immobile. In altre parole, l’affitto dell’immobile ereditato comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale residuo, anche se la locazione riguarda solo una parte dell’abitazione.
Conclusioni
Gli eredi che ricevono un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione eseguiti dal defunto devono valutare attentamente le modalità di utilizzo del bene. Una scelta, come la locazione, pur vantaggiosa sotto il profilo economico, può comportare la decadenza dell’agevolazione fiscale ancora in corso.
È quindi consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale per una verifica puntuale della propria situazione e per evitare contestazioni future da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’ordinanza n. 32117/2024 ribadisce con chiarezza che la detenzione diretta dell’immobile costituisce il presupposto indispensabile per la prosecuzione del beneficio fiscale in capo agli eredi.