Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge salva-casa. Il decreto include anche l’addio alla doppia conformità e una serie di altre semplificazioni burocratiche.
Quali opere si potranno sanare
Edilizia libera – Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi.
Tolleranze costruttive – Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri.
Tolleranze esecutive – Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive: il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
Accertamento di conformità – Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”. Ossia, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.
Le tempistiche e il silenzio assenso
I tempi – Si supera il ‘silenzio rigetto’ e si introduce il ‘silenzio assenso’. Significa che se l’amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata. In particolare: se il permesso è in sanatoria devono rispondere in 45 giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), invece, devono rispondere entro 30 giorni. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni.
Stato legittimo dell’immobile – Il salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.
Mutamento destinazione d’uso – Col salva-casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.
Le richieste allo sportello unico edilizia
Se non è possibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento il testo prevede che il professionista possa attestarlo, assumendosene la responsabilità. Se l’intervento ricade in zone a vincolo paesaggistico, sarà necessario un parere vincolante dell’autorità competente, che deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo parere della Sovrintendenza entro 90 giorni. Se i pareri non arrivano entro il termine «il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente».
I costi per sanare i mini-abusi
Quanto ai costi per sanare i mini-abusi, nella relazione illustrativa al decreto si legge che “il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività, in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra 1.032 euro e 30.987 euro”. In questo range rientrano gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività che risultino conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda».