Quando può essere stipulato un contratto d’affitto a uso transitorio?
Il più tipico e frequente caso nel quale tra due parti si stipula un contratto d’affitto a uso transitorio riguarda le documentate e comprovate esigenze lavorative dell’inquilino: un lavoratore può infatti essere chiamato a prestare servizio in trasferta presso una sede distaccata della propria azienda, per cui avrà convenienza a stabilire temporaneamente nelle vicinanze il proprio domicilio divenendo locatario per tutto il tempo necessario di un immobile che soddisfi le sue esigenze.
Un contratto di locazione ordinario infatti vincolerebbe troppo, e troppo a lungo, entrambe le parti, costringendole successivamente ad una già preannunciata risoluzione anticipata del contratto: fondamentale è però inserire una clausola che individui espressamente ed in maniera non equivocabile l’esigenza transitoria.
Le esigenze che giustificano da parte dell’inquilino la stipula di un contratto di affitto a uso transitorio sono riassumibili nel seguente elenco:
- Un temporaneo trasferimento della propria sede lavorativa
- Essere in attesa di poter occupare un immobile appena acquistato, per lavori di ristrutturazione o per lo sgombero del precedente proprietario
- La previsione di un trasferimento che sia sempre connesso al proprio impiego
- Disporre di un contratto di lavoro a tempo determinato per un’azienda ubicata in comune diverso da quello di residenza
- Avere in corso dei lavori di riqualificazione della casa di proprietà che la rendono momentaneamente non agibile
Il locatore e la locazione transitoria
Il proprietario di un immobile, invece, può concederlo in affitto con contratto transitorio nei seguenti casi:
- Per destinare l’immobile ad abitazione propria o dei parenti entro il secondo grado e per ragioni di lavoro di lavoro o studio, ma solo per immobili ubicati in luogo diverso dalla residenza
- Per eseguire interventi nell’unità che non permettano l’agibilità dell’immobile
- Nel caso di contenziosi legali in corso riguardanti sentenze di divorzio o separazione
- Nel caso abbia la volontà di vendere l’immobile in tempi brevi
- Tutte queste circostanze vanno chiaramente indicate nel contratto, devono essere collegate ad eventi certi e con date prefissate e vanno documentate.
La normativa di riferimento per la transitorietà
È il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 il riferimento normativo per i contratti di locazione ad uso transitorio, insieme agli accordi stipulati nei singoli comuni tra le principali associazioni che rappresentano i proprietari di immobili e gli inquilini. Se invece vuoi saperne di più su tutti gli ulteriori tipi di contratto di affitto ad uso abitativo, puoi visitare questa pagina del nostro sito. (leonardoimmobiliare)