Ricordiamo che nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023, dalla Camera all’art. 5 è tornata la previsione della cedolare secca per le locazioni commerciali.
Piu’ precisamente viene previsto che: “per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un’attività d’impresa, un’arte o una professione”
La cedolare secca è il regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali oltre alla esclusione del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non si sostituisce all’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Possono optare per il regime della cedolare secca:
- le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto),
- che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
L’opzione può essere esercitata, attualmente, per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.
Ai sensi del del comma 59 dell’art.1 della Legge n 145/2018 l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019.
In questo caso, i locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.
L’aliquota applicabile è del 21%.
Nella legge delega di Riforma fiscale torna la reintroduzione di questa agevolazione per le locazioni commerciali rimasta circoscritta all’anno 2019.
E’ bene ricordare che il testo del comma 59 dell’art 1 citato nella previsione della cedolare secca sui negozi introduceva anche una norma antielusiva, infatti l’opzione era preclusa ai contratti stipulati nel 2019 se alla data 15 ottobre 2018 risultava un contratto non scaduto, tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.