Studio Tara
Quando è possibile usufruire dei benefici ‘Prima Casa’ per un immobile non idoneo
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10 ottobre 2025

Quando è possibile usufruire dei benefici ‘Prima Casa’ per un immobile non idoneo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24478/2025, ha stabilito che la proprietà di un’abitazione inidonea all’uso abitativo non impedisce l’accesso alle agevolazioni “prima casa”, a patto che l’immobile non sia stato acquistato usufruendo dello stesso beneficio fiscale. Tale pronuncia introduce un principio giurisprudenziale significativo, ridefinendo il concetto di pre-possidienza e i relativi effetti ostativi.

In pratica, se un contribuente possiede un’abitazione che, per caratteristiche oggettive o mutate esigenze familiari (ad esempio troppo piccola, non conforme o non abitabile), risulta inidonea, può comunque beneficiare nuovamente dell’agevolazione per l’acquisto di un nuovo immobile, a condizione che il primo acquisto non sia stato effettuato con il bonus “prima casa”.

Il caso esaminato

La vicenda riguardava un contribuente che aveva acquistato un immobile di dimensioni ridotte (una sola camera da letto e una sala), divenuto inadeguato dopo la nascita di due figli. Nonostante la casa fosse ancora di sua proprietà, egli aveva acquistato un secondo immobile nello stesso Comune, chiedendo l’agevolazione “prima casa”. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il beneficio, sostenendo che la pre-possidienza fosse ostativa.

La Cassazione ha invece ritenuto che l’inidoneità dell’immobile preposseduto, se non acquistato con agevolazione, non impedisce l’accesso al beneficio, purché il contribuente venda l’immobile precedente prima o entro due anni dal nuovo acquisto.

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