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Contratto di affitto a uso transitorio
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30 dicembre 2022

Contratto di affitto a uso transitorio

Quando può essere stipulato un contratto d’affitto a uso transitorio?

Il più tipico e frequente caso nel quale tra due parti si stipula un contratto d’affitto a uso transitorio riguarda le documentate e comprovate esigenze lavorative dell’inquilino: un lavoratore può infatti essere chiamato a prestare servizio in trasferta presso una sede distaccata della propria azienda, per cui avrà convenienza a stabilire temporaneamente nelle vicinanze il proprio domicilio divenendo locatario per tutto il tempo necessario di un immobile che soddisfi le sue esigenze.
Un contratto di locazione ordinario infatti vincolerebbe troppo, e troppo a lungo, entrambe le parti, costringendole successivamente ad una già preannunciata risoluzione anticipata del contratto: fondamentale è però inserire una clausola che individui espressamente ed in maniera non equivocabile l’esigenza transitoria.

Le esigenze che giustificano da parte dell’inquilino la stipula di un contratto di affitto a uso transitorio sono riassumibili nel seguente elenco:

  • Un temporaneo trasferimento della propria sede lavorativa
  • Essere in attesa di poter occupare un immobile appena acquistato, per lavori di ristrutturazione o per lo sgombero del precedente proprietario
  • La previsione di un trasferimento che sia sempre connesso al proprio impiego
  • Disporre di un contratto di lavoro a tempo determinato per un’azienda ubicata in comune diverso da quello di residenza
  • Avere in corso dei lavori di riqualificazione della casa di proprietà che la rendono momentaneamente non agibile

Il locatore e la locazione transitoria

Il proprietario di un immobile, invece, può concederlo in affitto con contratto transitorio nei seguenti casi:

  • Per destinare l’immobile ad abitazione propria o dei parenti entro il secondo grado e per ragioni di lavoro di lavoro o studio, ma solo per immobili ubicati in luogo diverso dalla residenza
  • Per eseguire interventi nell’unità che non permettano l’agibilità dell’immobile
  • Nel caso di contenziosi legali in corso riguardanti sentenze di divorzio o separazione
  • Nel caso abbia la volontà di vendere l’immobile in tempi brevi
  • Tutte queste circostanze vanno chiaramente indicate nel contratto, devono essere collegate ad eventi certi e con date prefissate e vanno documentate.

La normativa di riferimento per la transitorietà

È il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 il riferimento normativo per i contratti di locazione ad uso transitorio, insieme agli accordi stipulati nei singoli comuni tra le principali associazioni che rappresentano i proprietari di immobili e gli inquilini. Se invece vuoi saperne di più su tutti gli ulteriori tipi di contratto di affitto ad uso abitativo, puoi visitare questa pagina del nostro sito. (leonardoimmobiliare)

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