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Co-usufrutto di un immobile: significato, funzionamento e cessazione
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9 maggio 2025

Co-usufrutto di un immobile: significato, funzionamento e cessazione

Il co-usufrutto è una particolare forma di usufrutto in cui il diritto di godere di un immobile è condiviso tra più persone. Quando uno dei titolari viene a mancare, la sua quota si estingue, a meno che non sia previsto il diritto di accrescimento.
Quando si parla di diritti su un immobile, la distinzione più comune è tra il proprietario e chi ne fa uso (come un inquilino o un comodatario). Tuttavia, esiste una figura giuridica intermedia: l’usufrutto. Questo consente a una persona, detta usufruttuario, di utilizzare e trarre beneficio da un bene altrui – il cui proprietario è detto nudo proprietario – per tutta la durata della sua vita, pur non essendone il titolare del diritto di proprietà.
Ma cosa accade se questo diritto non è esercitato da un solo soggetto, bensì da più persone contemporaneamente sul medesimo immobile? In questo caso si parla di co-usufrutto.

Cos’è il co-usufrutto?

Il co-usufrutto si verifica quando il diritto di usufrutto su un bene, ad esempio un’abitazione, è attribuito a più soggetti contemporaneamente. Questi soggetti, detti co-usufruttuari, detengono ciascuno una quota ideale del diritto. Le quote possono essere suddivise in parti uguali (ad esempio 50% e 50%) oppure in frazioni diverse (come 1/3 ciascuno).

Come si gestisce un immobile in co-usufrutto?

La gestione di un bene in co-usufrutto richiede necessariamente cooperazione e accordo tra i titolari del diritto. Tutti i co-usufruttuari hanno gli stessi diritti di utilizzo dell’immobile, ed è quindi fondamentale stabilire insieme le modalità di utilizzo:

  • uso condiviso se possibile,
  • alternanza nell’utilizzo,
  • uso esclusivo da parte di uno, eventualmente con un compenso per gli altri.


Se uno dei co-usufruttuari utilizza il bene in via esclusiva e gli altri non si oppongono, tale uso è considerato legittimo, ma non comporta la perdita del diritto da parte degli altri.
Nel caso in cui si scelga di affittare l’immobile a terzi, è necessario il consenso di tutti i co-usufruttuari, oppure della maggioranza nei casi previsti dalla normativa sulla comunione. Il canone di locazione sarà poi suddiviso tra loro in base alle rispettive quote.

Spese e obblighi

Le spese ordinarie, come piccole riparazioni, utenze (se non a carico dell’inquilino), imposte sul reddito derivante dalla locazione e spese condominiali ordinarie, sono a carico dei co-usufruttuari. Questi costi vanno suddivisi proporzionalmente in base alla quota di ciascuno, salvo che non sia stato raggiunto un diverso accordo.
Le spese straordinarie, invece, come quelle relative al rifacimento del tetto, alla ristrutturazione della facciata o agli impianti principali, sono a carico del nudo proprietario, come previsto dall’articolo 1005 del Codice Civile.

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