Per usufruire del bonus è necessario che marito e moglie in comunione dei beni soddisfino entrambi i requisiti richiesti dall’agevolazione.
In Italia, per beneficiare delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della “prima casa”, è necessario che l’acquirente soddisfi specifici requisiti. Tra questi per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale.
La circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.
Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto, ma anche quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo.
La Corte ha precisato che i requisiti necessari all’ottenimento del bonus devono essere presenti in capo ad entrambi i coniugi e non solo a uno dei due. Quindi, se uno dei due coniugi non rispetta le condizioni richieste, l’agevolazione fiscale salta.
In pratica questo significa che:
- I coniugi devono avere la residenza nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare o ve la devono trasferire nei 18 mesi successivi;
- Entrambi i coniugi non devono possedere altre case nello stesso Comune ove si trova quella da acquistare;
- Entrambi i coniugi non devono avere, in tutta Italia, un’altra casa acquistata con il bonus prima casa, salvo venderla entro un anno.
Tutte dichiarazioni, queste, che devono essere riportate nell’atto pubblico di acquisto (il “rogito”) e che devono essere rilasciate sia dalla moglie che dal marito: insomma, non è nemmeno sufficiente che le dichiarazioni siano rilasciate da uno solo dei coniugi.
La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024, ha così ribaltato il proprio punto di vista rispetto alla precedenti interpretazioni secondo cui era sufficiente che solo uno dei coniugi godesse dei requisiti prescritti dalla legge per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” quando comprano un’abitazione.
Così facendo, si è andata a uniformare con quella che è già da tempo la prassi degli uffici del fisco. L’Agenzia delle Entrate infatti non ha mai infatti avuto dubbi a riguardo: l’agevolazione compete nei limiti del 50%, cioè per il solo coniuge che possiede il requisito.