L’accettazione tacita dell’eredità rappresenta un pilastro del diritto successorio italiano, disciplinato dall’articolo 476 del Codice Civile. Si tratta di una modalità di accettazione che avviene in maniera implicita, ovvero senza una formale dichiarazione, attraverso il compimento di atti che presuppongono la volontà di accettare il patrimonio ereditario.
Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?
Si parla di accettazione tacita quando il chiamato all’eredità, sia per legge che per testamento, compie atti che rivelano inequivocabilmente la sua intenzione di accettare l’eredità, pur in assenza di una dichiarazione ufficiale resa per atto pubblico o scrittura privata. Ai sensi dell’articolo 476 del Codice Civile, si considerano tali quegli atti che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.
Tra gli esempi più ricorrenti troviamo:
- la vendita di un bene facente parte del patrimonio ereditario,
- il pagamento di debiti del defunto con le risorse ereditarie,
- la gestione attiva di un immobile ricevuto in successione.
A differenza dell’accettazione espressa, che richiede una manifestazione di volontà formale davanti a un notaio o presso la cancelleria del tribunale, l’accettazione tacita si desume dal comportamento concreto dell’interessato. Essa costituisce una forma di accettazione “pura e semplice”, comportando l’assunzione sia dei beni che dei debiti ereditari, salvo il ricorso all’accettazione con beneficio d’inventario, che consente di limitare la responsabilità patrimoniale dell’erede.
Quando si configura l’accettazione tacita?
L’accettazione tacita può emergere in una pluralità di situazioni. Alcuni casi emblematici includono:
- Vendita di un immobile ereditato: solo l’erede può disporre di un bene ereditario, dunque la vendita costituisce accettazione tacita.
- Pagamento di debiti del defunto con il patrimonio ereditario.
- Voltura catastale di un bene immobile ricevuto in successione.
- Gestione attiva del patrimonio, come la locazione di un immobile o l’incasso di crediti spettanti al defunto.
Tuttavia, non ogni atto legato all’eredità produce automaticamente un’accettazione tacita. Ad esempio, la semplice presentazione della dichiarazione di successione ha rilevanza esclusivamente fiscale e non implica, di per sé, l’accettazione dell’eredità dal punto di vista giuridico. Analogamente, la prosecuzione nell’utilizzo di un bene appartenuto al defunto da parte di un convivente non è, di norma, interpretata come accettazione tacita.